Nomina amministratore condominio annullabile e altri chiarimenti sulla formazione per amministratori di condominio dal ministero
Il sottosegretario alla Giustizia Ferri intervistato dal Sole240re sull’obbligo di formazione degli amministratori di condominio e segnala come senza formazione la nomina dell’amministratore di condominio sia in grave rischio
Amministrazione condominiale
Dal 9 ottobre scorso è entrato in vigore il regolamento che chiarisce l’obbligo di formazione per gli amministratori di condominio, obbligo che riguarda sia la formazione iniziale abilitante alla professione, sia la formazione periodica utile e necessaria al continuo aggiornamento del professionista.
Il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri in una intervista pubblicata sul Sole240re di ieri ha risposto ai molti dubbi posti dalle associazioni professionali in merito alla formazione obbligatoria per amministratori di condominio. Qui di seguito pubblichiamo un sunto delle parole del sottosegretario che ha seguito il decreto e i correttivi alla riforma.
“Se l’amministratore non rispetta l’obbligo di formazione la delibera di nomina è a rischio.”
il decreto ministeriale n. 140 24/09/2014 che impone anche gli amministratori di condominio di seguire corsi per la formazione continua.
I neo amministratori dovranno essere abilitati da enti e istituti di formazione
Gli aspiranti amministratori dovranno avere competenze tecniche approfondite su materie giuridiche e commerciali ed avranno l’obbligo di aggiornamento periodico delle proprie competenze.
I corsi di formazione devono esser svolti da professionisti in campo giuridico ed economico che abbiano esperienza nell’amministrazione di condomini e devono avere un responsabile scientifico che rispetti le linee guida imposte dal decreto ministeriale, che comprende, oltre alle competenze tecniche, requisiti di onorabilità.
Il regolamento sulla formazione degli amministratori di condominio (Decreto del Ministero della Giustizia – n. 140 del 13 agosto 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2014)
Il legislatore richiede all’amministratore caratteristiche di onorabilità e professionalità.
I requisiti che deve avere l’amministratore in termini di onorabilità sono simili a quelli richiesti per i concorsi per pubblici ufficiali (notaio e magistrato). Chiaramente tali requisiti devono sussistere non solo all’atto della nomina (o della riconferma), ma anche durante l’incarico e, quindi, il venir meno di uno di essi determina la cessazione dall’incarico.
Ed infatti in applicazione di tale principio è stato revocato l’amministratore che ha riportato una condanna penale (per omesso versamento di ritenute previdenziali) benché la nomina fosse formalmente regolare (quorum e delibera assembleare ineccepibili) (cfr. provvedimento del Tribunale di Sciacca del 16 giugno 2014 in quanto la condanna penale costituisce “causa ostativa allo svolgimento dell’incarico di amministratore di condomino”).
Oltre ai requisiti di onorabilità l’amministratore deve avere una competenza professionale o acquisita con la pratica o tramite specifici corsi di formazione. Come esposto sono esonerati dall’obbligo di frequentare il corso di formazione iniziale gli amministratori di condominio che abbiano esercitato tale professione per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge di riforma del condominio – ossia nel triennio tra il 18 giugno 2010 ed il 18 giugno 2013 – anche se non hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado (cfr. ultimo comma art. 71 bis disp. att. c.c.), salvo chiaramente l’obbligo della formazione periodica annuale; tali amministratori debbono provare però di aver prestato tale attività documentalmente ossia presumibilmente tramite i verbali assembleari con le delibere di nomina.
Parimenti chi amministra solo il condominio in cui abita è esentato dall’obbligo di formazione iniziale e dal dover conseguire il diploma di scuola secondaria di secondo grado (cfr. lett. g dell’art. 71 bis disp. att. c.c.).